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Sicurezza (*) a cura di Bruno SozziLe tante dimensioni della sicurezza Come la salute non è più considerata da molto tempo
sinonimo di assenza di malattia, bensì quello
stato di benessere psicofisico complessivo definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, così la sicurezza sta assumendo
connotazioni sempre più ampie riferite a tutta la vita dell’uomo:
lavorativa (infortuni, malattie professionali,…), ludica, ambientale
(aria, acqua, rumore, rifiuti,…), stradale, sociale e di protezione civile
propria di una società organizzata attenta ad uno sviluppo
sostenibile. “Queste problematiche per
essere affrontate richiedono una rielaborazione dei sistemi di valori, di
comportamenti, di atteggiamenti, di rapporti sociali e,
naturalmente, di un sistema educativo adeguato” (C.G. Catanoso, 1996). Si tratta di un’affermazione
proveniente dalla cultura d’impresa, di quelle aziende ove troveranno
occupazione i nostri studenti; essa chiama in causa la Scuola e la sua
competenza formativa (conoscenze, capacità, comportamenti), “la
scuola…terreno privilegiato per qualsiasi attività educativa” (circolare
sull’educazione alla legalità del 1993). Non posso prescindere dal
richiamare un passo particolarmente significativo
della citata circolare: “La scuola è normalmente la prima fondamentale
istituzione, dopo la famiglia, con cui essi si confrontano e su cui misura
immediatamente l’attendibilità del rapporto tra le regole sociali e i
comportamenti reali. Infatti per i giovani le
istituzioni si presentano con il volto della scuola. È necessario allora che la
scuola offra ai giovani l’immagine coerente di “luogo” dove i diritti e le
libertà di tutti, nel reciproco rispetto, trovano spazio di realizzazione,
dove le aspettative dei ragazzi ad un equilibrato
sviluppo culturale e civile non vengono frustrate. In questa prospettiva vanno
particolarmente sottolineati i rapporti che si
instaurano all’interno della comunità classe. Una valutazione del
rendimento scolastico ispirata a criteri di trasparenza, coerenza, equità
e solidarietà può, ad esempio, costituire in molti casi una lezione di
legalità più efficace di tante parole. Assumendosi la responsabilità
di educare i giovani alla società, … la scuola ha il dovere di promuovere
prima una riflessione e poi
un’azione volta alla
riaffermazione dei valori irrinunciabili della libertà, dei principi
insostituibili della legalità”. Si tratta di un richiamo forte
al fatto che l’educazione, per sua natura esige coerenza; noi, purtroppo,
conviviamo con le contraddizioni e le incoerenze. Infatti da decenni c’è chi denuncia la nostra società
come NON educativa, ma TERAPEUTICA: si attrezza per curare quando è
necessario prevenire! Solo qualche esempio: parliamo di sicurezza stradale
ma esaltiamo i miti della velocità e della potenza, portiamo a scuola in
auto i figli anche se dobbiamo percorrere meno di un chilometro; piuttosto
di operare per la prevenzione, ci attrezziamo a curare i
danni (delle sostanze…, degli incidenti…, ora anche del gioco d’azzardo!
[1]
). Sicurezza DELLA scuola
“L’ambiente scolastico deve
essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza
dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola
confortevole per gli alunni e il personale” (D.P.C.M. 7 giugno 1995, Carta dei
servizi della scuola, punto 9.1). Questo principio, che dovrebbe
esprimere l’identità e l’obiettivo di ogni
istituzione scolastica, risente certamente dell’emanazione, alcuni mesi
prima, del D.Lgs. 626/1994
[2]
che
ha rappresentato e rappresenta ancora una grossa preoccupazione per i Capi
d’Istituto; essi sono stati individuati “datori di lavoro
ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n. 626/1994 e
242/1996”, ricordando così che l’Istituto Scolastico è anche un luogo di
lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative a
partire dai Decreti del Presidente della Repubblica
[3]
che
quasi 50 anni fa avevano posto l’Italia all’avanguardia in Europa.
Il D.Lgs. 626/1994 ha introdotto alcuni temi non
considerati nella normativa precedente (p. es. il
lavoro ai video terminali), ma già dal titolo evidenzia una rivoluzione
culturale; con il termine “miglioramento” l’attenzione viene portata
agli aspetti progettuali, organizzativi, gestionali e procedurali della
prevenzione superando definitivamente la concezione che voleva la
sicurezza e la tutela della salute del lavoratore quasi esclusivamente
centrate sul controllo di prescrizioni e adempimenti normativi. Per la
prima volta in Itali un provvedimento legislativo ha definito un sistema
di organizzazione e gestione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi
lavorativi. Nel concreto, l’organizzazione della sicurezza, anche nella
scuola, poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente
scolastico:
1) valutare gli specifici
rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica; 2) elaborare un documento,
conseguente alla valutazione dei rischi, da tenere agli atti, indicante,
tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione
dai rischi; 3) designare il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
[4]
e gli
addetti al servizio di prevenzione e protezione; 4) designare il medico
competente, qualora ne ricorra la necessità ai sensi di legge; 5) designare i lavoratori
addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto
soccorso (figure sensibili); nonché la figura del
preposto ove necessaria (es. laboratori, officine aule speciali,
ecc); 6) fornire ai
lavoratori, ed agli allievi equiparati
[5]
, ove necessario, dispositivi di protezione
individuale; 7) assicurare
un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati,
personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative
responsabilità; 8) consultare il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (CCNI/1999, artt. 57-59) e, più in generale,
informare le RSU un’informazione preventiva
sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999). 9) tenere aggiornato il
registro infortuni e rispettare le clausole
assicurative
[6]
. Inoltre ciascun plesso dovrà
avere: -
La necessaria segnaletica di
sicurezza; -
le istruzioni per la prevenzione e la protezione
antincendio; -
il piano di evacuazione in
condizioni di emergenza; I
rapporti con l’Ente Locale Si intende per Ente Locale, di
norma, il Comune,
per le scuole dell’obbligo, o la Provincia per le scuole superiori,
responsabile delle strutture e degli impianti. È indubbio che, ai fini della
valutazione dei rischi professionali, gli insediamenti scolastici
rappresentano una particolare tipologia, caratterizzata da alcuni fattori
non riscontrabili in nessuna altra attività:
sembrano operare nella scuola due “datori di lavoro”: il
proprietario dell’immobile ed il gestore-conduttore (Capo d’Istituto): Le
loro competenze ed i loro interventi devono convergere all’unico obiettivo
della sicurezza degli operatori e degli studenti. Ciò non è sempre facile,
anche se su questo punto la normativa è chiara: per quanto attiene alle
strutture (ivi compresi servizi igienici, illuminazione generale,
microclima, ecc., impianti e la prevenzione
incendi), la proprietà deve dare in uso immobili e impianti fissi in buone
condizioni, rispondenti alla normativa vigente e provvisti di tutte le
autorizzazioni e certificazioni obbligatorie; sono invece in capo ai
conduttori degli edifici stessi (presidi e direttori didattici e/o
Provveditori agli studi) le responsabilità di gestione, quali
l’utilizzazione dei locali, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e
gli arredi (per quanto di proprietà), le sostanze utilizzate, l’uso dei
dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la
sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione. Il primo obbligo
richiesto dalla legge consiste nella valutazione del rischio che deve
essere effettuata mantenendo una visione globale
dell’attività, suddividendo gli aspetti di competenza della proprietà da
quelli più propriamente legati alla gestione delle strutture ed
all’esercizio dell’attività scolastica stessa. All’Ente Locale spettano
certamente i seguenti compiti: 1.
manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici scolastici; 2.
adeguamento degli impianti esistenti
(impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto di riscaldamento,
impianto antincendio, impianto idraulico sanitario e fognario, impianto
telefonico ecc.) per come previsto dalla legge 46/1990, con scadenza 31
dicembre 2004; 3.
abbattimento di eventuali barriere
architettoniche; 4.
controllo ed eventuale rimozione di
amianto quando presente; 5.
fornitura delle dotazioni antincendio
(idranti, estintori ecc..) previste dalle autorizzazioni antincendio
(NOP/CPI); 6.
fornitura e posa della segnaletica di
sicurezza; 7.
adeguamento dei locali alle norme
previste dal Titolo II del D.lgs. 626/1994 con
scadenza 31 dicembre 2004; 8.
adeguamento degli istituti di istruzione
scolastica in materia antincendio, come previsto dal D.M. 26 agosto 1992,
con scadenza 31 dicembre 2004. L’Ente locale deve fornire
alle scuole le certificazioni già disponibili ed i certificati che verranno prodotti ad adeguamento normativo concluso,
tra i quali: 1.
planimetrie aggiornate dei piani delle
scuole con indicato l’ubicazione degli estintori, degli idranti, della
cartellonistica di sicurezza, degli eventuali
pulsanti di allarme e attacco VV.F; indicazione
sull’ubicazione delle valvole di intercettazione dei combustibili per
riscaldamento (gas, gasolio ecc..) l’ubicazione dell’interruttore generale
per la parte elettrica; 2.
planimetria e/o indicazione
sull’ubicazione dell’impianto di messa a terra e relativi paletti
dispersori, sia per quanto concerne la parte elettrica che l’eventuale
parte atmosferica; 3.
certificati di conformità degli impianti
di cui alla legge n. 46/1990 4.
certificati di conformità, dichiarazione
di conformità e/o libretti, licenze ecc, degli impianti di sollevamento
e/o ascensori, montacarichi ecc.; 5.
copia del modello di denuncia
dell’impianto di messa a terra (parte elettrica) e relative verifiche
periodiche (Mod. B). 6.
copia del modello di denuncia
dell’impianto di messa a terra contro le scariche atmosferiche (quando
applicabile) e relative verifiche periodiche (Mod. A) o calcolo di autoprotezione delle scariche atmosferiche norme 7.
eventuale Certificato di Prevenzione
incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) rilasciati dai VV.F.. La formazione PER la sicurezza L’informazione e la
formazione rappresenta la vera novità
del D.Lgs. 626/1994: diventa obbligatorio che
tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza delle regole
di comportamento nell’ordinario svolgimento di
tutta l’attività svolta nella scuola (es. attività didattica, visite
guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata ed uscita,
assicurazioni, ecc.). L’informazione deve essere
riferita (art. 21): - ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività; - alle misure di prevenzione e
protezione adottate; - alle norme di comportamento
specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori
scientifici, ecc.); - ai pericoli connessi all’uso
di sostanze o preparati pericolosi; - alle modalità di segnalazione di pericoli; - al comportamento in caso
di infortunio ed alle procedure di primo
soccorso. Per questo occorre prevedere
ogni anno specifici momenti illustrativi e di confronto anche se gran
parte di queste informazioni potranno essere
riportate all’interno del progetto d’istituto e/o del regolamento interno. Occasioni importanti,
se non ritualizzate come mero atto formale,
possono essere le due prove annuali obbligatorie (settembre e febbraio)
di evacuazione dell’edificio scolastico:
opportunamente preparate consentono a tutti di familiarizzare con “le
situazioni di rischio”. In alcune scuole sono stati
redatti appositi prontuari da consegnare agli
studenti, alle famiglie ed agli operatori scolastici con l’elenco dei
comportamenti, coerenti e responsabili, da tenere in ordine alla
prevenzione ed alla sicurezza. Per particolari ambienti
(palestra, laboratorio, sala computer, ecc.) è
necessario uno specifico regolamento
di reparto. Per una CULTURA della sicurezza
Attraverso le attività svolte
dall’unità scolastica si può: - favorire un clima complessivo di
benessere inteso come continua ricerca della qualità della vita, di cui
l’attenzione alla sicurezza costituisce una componente significativa;
- esplicitare il binomio educativo
autonomia-sicurezza come progressiva acquisizione di comportamenti,
nell’ambiente scolastico e non, che migliorino la sicurezza di ciascuno
(rispetto delle regole, accettazione dei propri limiti, rispetto degli
altri,...); - individuare la prevenzione non come
esasperata eliminazione dei pericoli, ma come educazione alla conoscenza
dei rischi, alla loro valutazione ed all’assunzione di comportamenti
autonomi e sicuri per sè e per gli altri. È possibile, per questi scopi,
attivare un contagio attivo di
tutte le componenti scolastiche per contrastare
le tante tentazioni alla superficialità, al disimpegno ed alla protesta
sterile. In questo contesto il D. Lgs. 626/1994 costituisce di
fatto una “guida metodologica” per un obiettivo di sicurezza e salute non
solo nel mondo del lavoro, ma anche in ambito scolastico ove i
giovani si sentono attori in una scuola autonoma che attua, all’interno di
un curricolo di alto profilo, progetti coinvolgenti, rispondenti a reali
esigenze e contrattualmente chiari (progetto ragazzi/giovani, attività di
educazione stradale, attività sportiva, ...). In definitiva l’impegno
della scuola all’attuazione del D.Lgs. 626/1994
può rappresentare un capitolo qualificante del POF che
considera la sicurezza come un tema trasversale all’interno della
programmazione d’istituto, valore strategico e strumento
[7]
di
sensibilizzazione dei lavoratori e degli
studenti. Ciò è richiesto proprio dalla C.M. 119/1999 quando premette che
“…le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un
obbligo di legge con la serie di adempimenti che
ne conseguono, un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni
scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i
contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti
scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con
l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e
della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di
fondamentale rilevanza”. Sicurezza
e qualità
Anche nella scuola è richiesta la
“cultura della qualità” per il miglioramento continuo dell’esistente
partendo dall’esame delle cose e situazioni reali. È ormai acquisito che i
principi
[8]
su
cui si basa la qualità coincidono con quelli della sicurezza ed una impostazione corretta in uno di questi due campi
avrà immancabilmente ripercussioni favorevoli sull’altro.
RISORSE
NORMATIVE Decreto Legislativo 15 agosto
1991, n. 277. Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/462/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art.
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Ha anticipato la struttura ed i
principi attuativi propri del successivo D.Lgs.
626 del 1994 e si riferisce ai rischi connessi all’esposizione al Piombo
metallico, all’Amianto ed al Rumore. D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Attuazione delle direttive (otto,
emanate dalla CEE dal 1989 al1990) riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il
Decreto è stato successivamente integrato e
modificato; in particolare con il D.Lgs. 242/96
è stato precisato il ruolo dell’Ente Locale in ordine
alla sicurezza dei locali scolastici. D.M. 21.06.96, n.
292 - Il Ministro della Pubblica Istruzione individua il “datore di lavoro
per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti, ai fini ed agli
effetti dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96” nei “Capi delle
Istituzioni scolastiche ed Educative Statali”,
per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza. Provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1996 - Autorizzazione del
Governo alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo quadro in merito
agli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/94 riguardante il “rappresentante per la sicurezza”
concordato il 7 maggio 1996 tra l’Aran e le
Confederazioni sindacali - (G.U. serie generale, 30 luglio 1996, n, 177).
Nella scuola la sua applicazione è
contenuta negli articoli 57 – 60 del CCNI del 31 agosto 1999. Decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul
luogo di lavoro (S.O. G.U. n. 223 del
23.09.1996). Oltre alle già note
prescrizioni generali per i cartelli segnaletici di pericolo,
avvertimento, prescrizione, salvataggio, ubicazione delle attrezzature
antincendio, ecc. sono riportate le prescrizioni per i segnali luminosi,
acustici, gestuali e per la comunicazione verbale. Decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttive
92/1957/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare
nei cantieri temporanei e mobili (Supplemento ordinario alla G.U. n. 223
del 23 sett. 1996). Viene prevista un’organizzazione delle
operazioni di cantiere (p.e. in occasione di interventi di manutenzione
agli edifici scolastici decisi dall’Ente Locale) secondo un “piano di
sicurezza” che applichi il D.Lgs. 626/1994 e
formalizzi la cooperazione ed il coordinamento delle
attività finalizzati alla protezione collettiva dai
rischi. Circolare n. 154/96 del 19
novembre 1996 - Il Ministro del
Lavoro fornisce ulteriori indicazioni in ordine
all’applicazione del D.Lgs. 626/1994. In
particolare “ai fini della determinazione del numero dei dipendenti dal
quale il decreto fa discendere particolari obblighi, esclude dal computo
gli allievi degli Istituti di Istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si fa uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici”. Decreto 5 dicembre 1996 - I
Ministri del lavoro, dell’Industria e della Sanità individuano “procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di
cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/1994”
indirizzate alle “aziende di piccole e medie dimensioni caratterizzate da
una bassa incidenza di rischio” (G.U. 16.12.1996, n. 294). La traccia,
ripresa da B. Sozzi (ved. Bibliografia)
consente di documentare il “sistema per tenere sotto controllo i rischi”
anche di una unità scolastica. Decreto 5 dicembre 1996 - Il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale modifica il registro degli infortuni sul
lavoro con riferimento “all’inabilità temporanea: quando l’infortunio
comporta un’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento”.
(G.U.
23.12.1996, n. 300). Legge 23 dicembre 1996, n. 649
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542 recante il differimento dei termini previste da disposizioni
legislative in materia di interventi in campo
economico e sociale L’art. 1 bis dispone che, “per quanto concerne gli edifici di
proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono
autorizzati ad effettuare i lavoro finalizzati all’osservanza delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994, al
decreto 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia
scolastica), nonché di quelle di cui alla legge 5
marzo 1990, n.46 (sicurezza degli impianti),
entro il termine del 31 dicembre 1999”. Con successiva Legge 3 agosto
1999 n. 265, il termine viene spostato al 31
dicembre 2004 “sulla base di un programma, articolato in piani annuali
attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti”. Decreto 16 gennaio 1997 - I
Ministri del lavoro e della Sanità individuano “i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei
datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti di
responsabile del SPP”. D.M. 10 marzo 1998, n. 64
(S.O. G.U. n. 81 del 7 aprile 1008). Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Viene richiesta una particolare formazione
ai lavoratori addetti alla prevenzioni incendi, lotta antincendio e
gestione dell’emergenza. Il MIUR ha assegnato alle Regioni adeguati fondi
per formare un numero considerevole di addetti
per ogni plesso scolastico. Decreto 29 settembre 1998, n.
382 (G.U. 4.11.1998). Il M.P.I., di concerto con i Ministri del Lavoro e della
Previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, adotta il
“Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze
negli istituti di istruzione ed educazione ai fini delle norme contenute
nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche
ed integrazioni”. C.M. 29.4.1999, n. 119: “D.Lgs. 626/19 94 e successive
modifiche e integrazioni – D.M. n. 382/1998: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro –
Indicazioni attuative”. Inviata anche alle Unioni dei Comuni e
delle Provincie, rappresenta il riferimento base
per l’organizzazione della sicurezza nella scuola. INDICAZIONI
BIBLIOGRAFICHE Renata Borgato e Francesca Amendola, Scuola Sicura, Dossier n. 39,
settembre 1997, dell’Associazione Ambiente e Lavoro, Milano. Carmelo G. Catanoso, Il
Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, Il Sole 24 Ore
Pirola, 3^ ed. 1997. B. Sozzi, Sicurezza e prevenzione, Attuazione del D.Lgs. 626/1994 nella scuola, La Scuola editrice,
Brescia, 1995. (*) da "Voci della scuola 2003", a cura di G. Cerini - M. Spinosi, Tecnodid, Napoli, 2002 [1]
A fronte del grave
fenomeno delle famiglie in rovina ha affermato recentemente (Famiglia
Cristiana, n. 14 del 15 aprile 2002) Marco Contento, Sottosegretario al
Ministro dell’Economia: “Pensiamo di aumentare la quantità di risorse che
provengono dai vari giochi, per la cura ed il recupero delle devianze
prodotte dalla dipendenza da gioco”. [2]
Nel testo s’indicherà
il D.Lgs. 626/1994, relativo al miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, considerandolo integrato
con le modifiche ed integrazioni successivamente
intervenute. [3]
Si tratta del DPR 547 del 19955, Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro (405 articoli) e del DPR 303 del 1956, Norme generali per l’igiene del
lavoro (68 articoli ed un allegato con l’elenco delle lavorazioni per
le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche). [4]
Il Servizio di
prevenzione e protezione
(SPP), è costituito da un insieme di persone in possesso di capacità e
conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione
e protezione; istituire il SPP, oltre che un
obbligo, rappresenta un’occasione privilegiata per il coinvolgimento e la
partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla costituzione di un
clima favorevole alla cultura della sicurezza. Per questo il SPP sarà formato da un collaboratore scolastico, da
un assistente amministrativo, da due o tre docenti (educazione fisica,
responsabili di laboratorio) e, nelle superiori, da un allievo. Può
accadere di registrare nell’istituto la presenza di
altre figure con particolari competenze o disponibilità (es. un
genitore); esse rappresentano una risorsa di cui tener conto. Nella
costituzione del SPP occorre ribadire che
trattasi di un servizio collaborativo per il miglioramento continuo della
qualità della vita all’interno della comunità scolastica. Nell’ambito
del SPP il Dirigente Scolastico individua il
Responsabile della sicurezza in possesso di attitudini e capacità
adeguate. Queste ultime potranno essere acquisite anche con un idoneo
percorso formativo. In capo al
Responsabile del SPP, se diverso dal Capo
d’Istituto, non grava alcuna particolare responsabilità, restando questa
sempre ascritta al dirigente scolastico. Si tratta viceversa di uno
stretto collaboratore per l’attuazione dei compiti previsti dall’art. 9
del decreto, letto nello specifico scolastico. È
necessario indire, almeno una volta all’anno, una
riunione cui partecipano il Capo d’istituto, il Responsabile dell’SPP, il
medico competente (ove previsto), il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. [5]
Sono equiparati ai
lavoratori gli allievi degli istituto di
istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi
ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici
(art. 2, D.Lgs. 626/1994). [6]
Tutto il personale
dell’Istituto (docente, non docente ed anche gli studenti) operante nei
Laboratori e nelle Palestre o che gestisce impianti, usa macchine o
attrezzature, comprese centraline telefoniche, computers, videoterminali, stampanti periferiche,
macchine da scrivere elettriche, fotocopiatrici,
audiovisivi, deve essere obbligatoriamente coperto da polizza infortuni
INAIL ai sensi dell’art. 4 comma 5 e art. 9 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124;
le scuole stipulano poi oppurtune assicurazioni
con compagnie private per coprire sia infortuni che responsabilità civili
causate da terzi. Con
circolare del 3 novembre 1992 il M.P.I. è
intervenuto “in ordine all’applicabilità della
normativa richiamata (D.P.R. 1124/1965), agli infortuni che accadono
durante le ore curricolari di educazione fisica.” Nel merito l’INAIL, dopo
aver assunto nel passato un orientamento contrario, ne
aveva affermato la estensibilità, con
l’obbligo, quindi, della denuncia, in caso di infortuni a docenti di
educazione fisica ed allievi che attendono alle relative lezioni. [7]
Un’attività importante,
per tutte le scuole, dalle materne alle superiori
è rappresentata dall’educazione alla sicurezza stradale “che chiama in
causa tutte le dimensioni etico-socio-civiche-politiche. Se la strada è in
qualche modo il simbolo dell’intera esistenza, i segnali e i semafori
rappresentano le leggi che limitano la libertà allo scopo di garantirla e
i vigili rappresentano le autorità dello Stato, che intervengono a controllare e a sanzionare i
comportamenti scorretti” (L. Corradini, Educazione Stradale anno primo,
Nuova Secondaria, n. 4, 15 dicembre 1995). [8]
Senza necessariamente
approfondirli, si elencano otto principi fondamentali: 1° La sicurezza, come la qualità,
inizia dalla direzione. 2° La sicurezza, come la qualità, è un
progetto continuo. 3° La sicurezza, come la qualità, si
basa sulla realizzazione della prevenzione e non
sull’azione riparatrice. 4° La qualità, come la sicurezza, deve
essere presente in tutte le fasi del ciclo della vita dei prodotti e in tutte le fasi dei processi
produttivi. 5° La qualità, come la sicurezza
è un compito di tutti. 6° Gli ostacoli della qualità e della
sicurezza sono i medesimi 7° La qualità come la
sicurezza, si raggiunge attraverso la formazione. 8° I compiti del Responsabile Qualità coincidono con quelli del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si tratta infatti di: - promuovere e svolgere la
formazione del personale; - analizzare lo stato di qualità
o sicurezza raggiunto e promuovere le azioni di miglioramento. - gestire le non conformità e
le azioni correttive; - relazionare periodicamente sullo
stato della qualità o sicurezza “aziendale”. |
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